LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112

Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
Testo in vigore dal: 15-3-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Titolo professionale

  Il  titolo  di  geologo spetta a coloro che, in possesso del titolo
accademico   valido   per   l'ammissione   all'esame  di  Stato,  per
l'esercizio   della   professione   di  geologo,  abbiano  conseguito
l'abilitazione all'esercizio di tale.