stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 112

Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/04/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-3-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Titolo professionale


Il titolo di geologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato, per l'esercizio della professione di geologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale.