LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Ordinamento della professione di giornalista.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2017)
Testo in vigore dal: 6-10-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 63. 
                         Azione giudiziaria 
 
  ((Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere
impugnate dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.)) ((8)) 
  ((Le controversie previste dal presente articolo sono  disciplinate
dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.))
((8)) 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((8)) 
  Possono  proporre  il   reclamo   all'Autorita'   giudiziaria   sia
l'interessato sia il procuratore della Repubblica  e  il  procuratore
generale competenti per territorio. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 21 - 23 marzo 1968, n. 11 (in
G.U. 1a  s.s  30/3/1968,  n.  84),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 63, comma  terzo"  della  legge  3  febbraio
1963, n. 69. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso."