DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 27 
 
 
Dell'impugnazione  delle  deliberazioni   del   Consiglio   nazionale
                     dell'Ordine dei giornalisti 
 
  1. Le controversie previste dall'articolo 63 della legge 2 febbraio
1963, n. 69, sono regolate dal rito semplificato di  cognizione,  ove
non diversamente disposto dal presente articolo. (12) ((13)) 
  2. E'  competente  il  tribunale  in  composizione  collegiale  del
capoluogo del distretto in cui  ha  sede  il  Consiglio  regionale  o
interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il  giornalista
e' iscritto od ove la elezione contestata si e' svolta e al  giudizio
partecipa il pubblico ministero. 
  3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio  e'
integrato da un giornalista e da un pubblicista  nominati  in  numero
doppio,  ogni  quadriennio,  all'inizio  dell'anno  giudiziario   dal
presidente della corte  di  appello  su  designazione  del  Consiglio
nazionale  dell'Ordine.   Il   giornalista   professionista   ed   il
pubblicista,  alla  scadenza  dell'incarico,   non   possono   essere
nuovamente nominati. 
  4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla  notifica  del  provvedimento  impugnato,  ovvero  entro
sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
  5. La sentenza che accoglie il ricorso puo' annullare,  revocare  o
modificare la deliberazione impugnata. (12) ((13)) 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".