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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/2023)
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Testo in vigore dal:  1-1-2023
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Art. 27

Dell'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti
1. Le controversie previste dall'articolo 63 della legge 2 febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (12)
((13))
2. È competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista è iscritto od ove la elezione contestata si è svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.
4. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5. La sentenza che accoglie il ricorso può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata. (12)
((13))
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".