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LEGGE 9 gennaio 1963, n. 9

Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/2002)
Testo in vigore dal:  15-2-1963

Art. 3


Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'articolo 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.
Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia rimezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposto regolarmente affidati.