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LEGGE 21 aprile 1962, n. 181

Modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/1971)
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Testo in vigore dal:  9-5-1971
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Art. 4


Il contributo determinato a norma del precedente articolo 3, sarà stanziato:
a) nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nella misura del 5 per cento per gli esercizi 1962-63, 1963-64 e 1964-65, del 10 per cento negli esercizi 1965-66 e 1966-67, del 15 per cento nell'esercizio 1967-68 e del 20 per cento negli esercizi successivi. Esso sarà destinato alla concessione alle Province, ai Comuni e loro consorzi di contributi sino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonché di strade già classificate tra le provinciali prima della entrata in vigore della legge medesima;
((2))

b) nel bilancio dell'A.N.A.S. per la restante parte.
Esso, dopo la copertura delle spese di carattere generale e di quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade statali, sarà impiegato per l'ammodernamento delle strade statizzate a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonché delle strade statali, per la costruzione di nuove strade statali e per la esecuzione delle opere necessarie al razionale inserimento della rete stradale nazionale in quella internazionale. In ogni caso, le somme da impiegare per l'ammodernamento delle strade statizzate a norma della legge 12 febbraio 1958, n. 126, non dovranno essere inferiori alle seguenti aliquote del contributo del Tesoro dello Stato, determinato ai sensi del precedente articolo 3:

Esercizio 1962-63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5% Esercizio 1963-64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% Esercizio 1964-65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15% Esercizio 1965-66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% Esercizio 1966-67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% Esercizio 1967-68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
Nella determinazione dei contributi di cui al comma precedente, lettera a), si terrà conto delle condizioni di bilancio delle Amministrazioni interessate.
Ai lavori ammessi al contributo di cui alla lettera a) del presente articolo si applicano le norme di cui agli articoli 10, 20, 22 e 23, della legge 12 febbraio 1958, n. 126.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 9 aprile 1971, n. 167 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga all'articolo 4, lettera a), della legge 21 aprile 1962, n. 181, il contributo determinato a norma dell'articolo 3 della stessa legge sarà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1971 al 1977 nella misura del 13 per cento"; (con l'art. 2, comma 4) che "Il contributo da concedere ai sensi dell'articolo 4, comma a), della legge 21 aprile 1962, n. 181, alle amministrazioni provinciali e comunali e loro consorzi, è elevato sino al 100 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade provinciali e comunali, nel caso in cui si tratti di amministrazioni con bilancio deficitario e con preferenza alle amministrazioni provinciali e comunali dei territori delimitati ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614".