LEGGE 21 aprile 1962, n. 181

Modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/1971)
Testo in vigore dal: 9-5-1971
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.

  Il  contributo determinato a norma del precedente articolo 3, sara'
stanziato:
    a) nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici  nella  misura  del  5  per  cento per gli esercizi 1962-63,
1963-64 e 1964-65, del 10 per cento negli esercizi 1965-66 e 1966-67,
del  15  per  cento  nell'esercizio  1967-68 e del 20 per cento negli
esercizi  successivi.  Esso  sara'  destinato  alla  concessione alle
Province,  ai  Comuni  e  loro consorzi di contributi sino all'80 per
cento  della  spesa  riconosciuta  necessaria  per  la  sistemazione,
l'ammodernamento e la costruzione di strade comunali non comprese nei
piani   predisposti   dalle   Amministrazioni  provinciali  ai  sensi
dell'articolo  16  della  legge  12 febbraio 1958, n. 126, nonche' di
strade  gia'  classificate  tra le provinciali prima della entrata in
vigore della legge medesima;((2))
    b) nel bilancio dell'A.N.A.S. per la restante parte.
  Esso,  dopo  la  copertura  delle  spese di carattere generale e di
quelle  relative  alla  manutenzione  ordinaria e straordinaria delle
strade  statali,  sara'  impiegato  per l'ammodernamento delle strade
statizzate  a  norma  della  legge  12 febbraio 1958, n. 126, nonche'
delle  strade  statali,  per la costruzione di nuove strade statali e
per  la  esecuzione  delle  opere necessarie al razionale inserimento
della rete stradale nazionale in quella internazionale. In ogni caso,
le  somme da impiegare per l'ammodernamento delle strade statizzate a
norma  della  legge  12  febbraio  1958,  n. 126, non dovranno essere
inferiori  alle  seguenti  aliquote  del  contributo del Tesoro dello
Stato, determinato ai sensi del precedente articolo 3:

Esercizio 1962-63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%
Esercizio 1963-64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
Esercizio 1964-65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15%
Esercizio 1965-66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
Esercizio 1966-67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10%
Esercizio 1967-68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5%

  Nella  determinazione  dei  contributi  di cui al comma precedente,
lettera  a),  si  terra'  conto  delle  condizioni  di bilancio delle
Amministrazioni interessate.
  Ai lavori ammessi al contributo di cui alla lettera a) del presente
articolo  si applicano le norme di cui agli articoli 10, 20, 22 e 23,
della legge 12 febbraio 1958, n. 126.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La L. 9 aprile 1971, n. 167 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"In deroga all'articolo 4, lettera a), della legge 21 aprile 1962, n.
181,  il  contributo determinato a norma dell'articolo 3 della stessa
legge  sara'  stanziato  nello  stato  di  previsione della spesa del
Ministero  dei  lavori pubblici negli esercizi dal 1971 al 1977 nella
misura  del 13 per cento"; (con l'art. 2, comma 4) che "Il contributo
da  concedere  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma a), della legge 21
aprile  1962,  n.  181, alle amministrazioni provinciali e comunali e
loro  consorzi,  e'  elevato  sino  al  100  per  cento  della  spesa
riconosciuta  necessaria  per  la sistemazione, l'ammodernamento e la
costruzione  di  strade  provinciali  e  comunali, nel caso in cui si
tratti  di  amministrazioni con bilancio deficitario e con preferenza
alle  amministrazioni provinciali e comunali dei territori delimitati
ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967,
n. 1523, e dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614".