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LEGGE 10 dicembre 1961, n. 1346

Aumento a favore dell'Erario della addizionale istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1963)
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Testo in vigore dal:  18-1-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'addizionale, istituita col regio decreto-legge 30 novembre 1967, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, già modificata con decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, è estesa alla imposta sulle società ed è elevata di cinque centesimi per ogni lira di imposta.
L'addizionale medesima per l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario è aumentata di un centesimo per ogni lira d'imposta.
L'aumento dell'addizionale di cui al primo comma, non si applica sulla imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, sull'imposta reddito agrario, nonché sulla imposta di ricchezza mobile a carico dei prestatori di lavoro subordinato, limitatamente alla parte liquidata con l'aliquota del 4 per cento.