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LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/1976)
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Testo in vigore dal:  25-11-1973
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Art. 21

Personale ausiliario


La nomina a custode e guardia notturna, in prova si consegue mediante pubblico concorso al quale sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza elementare.
Il concorso è per titoli ed è integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.
Le promozioni a primo custode sono conferite mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di servizio nella qualifica di custode.
Le promozioni a custode principale sono conferite mediante scrutinio per merito assoluto agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio nella qualifica di primo custode.
Le promozioni a custode capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo agli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica di custode principale.
Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1959, n. 324, sono estese ai custodi e guardie notturne già in servizio con la qualifica di salariati e inquadrati, in seguito a concorso, nel ruolo dei custodi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1952, n. 67.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734))
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