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LEGGE 7 dicembre 1961, n. 1264

Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/1976)
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Testo in vigore dal: 27-12-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
        Rinvio a tabelle - Divieto di comandi e di distacchi

  Le  carriere,  i  ruoli  e  le  relative  dotazioni  organiche  del
personale  dell'Amministrazione  centrale  e  dei Provveditorati agli
studi,  delle  Soprintendenze  e degli Istituti di antichita' e belle
arti,   delle   Soprintendenze   bibliografiche,   delle  biblioteche
pubbliche  governative  e  dell'Istituto  di patologia del libro sono
stabiliti nelle tabelle allegate alla presente legge.
  E'  fatto  divieto di disporre il comando e il distacco, anche solo
di  fatto,  di  personale  direttivo,  insegnante e non insegnante di
scuole,  e  di  istituti  di ogni ordine e grado presso gli uffici ai
quali  si riferiscono i ruoli di cui alle allegate tabelle tranne che
nei casi previsti dalla legge.
  Il  personale  indicato  nel  precedente  comma che alla entrata in
vigore  della  presente  legge  si trovi in posizione di comando o di
distacco  deve  essere  restituito  alle  scuole  e  agli istituti di
provenienza entro e non oltre i limiti di tempo di cui al primo comma
del successivo articolo 12.