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LEGGE 19 luglio 1961, n. 1012

Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2001)
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Testo in vigore dal:  24-10-1961

Art. 6


Per il servizio di vigilanza e ispettivo sulle scuole elementari con lingua d'insegnamento slovena, i provveditori agli studi di Gorizia e di Trieste si avvalgono di personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena.