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LEGGE 19 luglio 1961, n. 1012

Disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/2001)
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Testo in vigore dal: 24-10-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nelle  scuole  materne,  elementari e secondarie della provincia di
Gorizia e del Territorio di Trieste l'insegnamento e' impartito nella
lingua materna degli alunni.
  A  tal  fine nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste
possono essere istituite, in aggiunta alle scuole in lingua italiana,
scuole  con  lingua  d'insegnamento  slovena  nei tipi previsti dagli
ordinamenti scolastici in vigore.
  All'istituzione  ed  all'eventuale  soppressione  delle  scuole con
lingua di insegnamento slovena si provvede con decreti del Presidente
della   Repubblica,   su   proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
istruzione, di concerto con quello per il tesoro.
  Nulla  e'  innovato per quanto concerne gli oneri degli Enti locali
in materia di istruzione.