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LEGGE 5 marzo 1961, n. 211

Disciplina giuridica ed economica dei procaccia postali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/1963)
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Testo in vigore dal:  27-4-1961
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il servizio di trasporto, di consegna e di scambio degli effetti postali, di recapito dei pacchi e di vuotatura delle cassette d'impostazione può essere svolto:
1) mediante personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
2) in appalto;
3) in accessorio da parte del titolare dell'agenzia postale o dei portalettere;
4) da appositi agenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che assumono la denominazione di procaccia;
5) da appositi incaricati vincolati all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da obbligazione personale.
Nei casi in cui non ritenga di ricorrere per l'espletamento del suddetto servizio alle forme previste ai nn. 1), 2) e 3), l'Amministrazione si avvale del procaccia, quando la durata della prestazione giornaliera, raggiunga le 5 ore, e degli incaricati vincolati da obbligazione personale, per le prestazioni di durata inferiore.
La durata del servizio prestato dai procaccia e dagli incaricati vincolati da obbligazione personale è valutata secondo i criteri di cui al successivo articolo 13.
Ai procaccia, ove occorra, può essere affidato, in accessorio, il servizio di portalettere.