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LEGGE 5 marzo 1961, n. 211

Disciplina giuridica ed economica dei procaccia postali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/1963)
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Testo in vigore dal: 27-4-1961
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  servizio  di  trasporto, di consegna e di scambio degli effetti
postali,  di  recapito  dei  pacchi  e  di  vuotatura  delle cassette
d'impostazione puo' essere svolto:
    1)     mediante     personale     della    carriera    ausiliaria
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
    2) in appalto;
    3) in accessorio da parte del titolare dell'agenzia postale o dei
portalettere;
    4)  da  appositi  agenti dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni che assumono la denominazione di procaccia;
    5)  da  appositi  incaricati  vincolati all'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni da obbligazione personale.
  Nei  casi  in  cui  non ritenga di ricorrere per l'espletamento del
suddetto   servizio   alle  forme  previste  ai  nn.  1),  2)  e  3),
l'Amministrazione  si  avvale  del  procaccia, quando la durata della
prestazione  giornaliera,  raggiunga  le  5  ore,  e degli incaricati
vincolati  da  obbligazione  personale,  per le prestazioni di durata
inferiore.
  La  durata  del  servizio prestato dai procaccia e dagli incaricati
vincolati  da obbligazione personale e' valutata secondo i criteri di
cui al successivo articolo 13.
  Ai  procaccia, ove occorra, puo' essere affidato, in accessorio, il
servizio di portalettere.