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LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/1965)
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Testo in vigore dal:  15-10-1960

Art. 9


Per ciascun esercizio il Ministro per il tesoro, di concerto con quelli per l'interno e per la pubblica istruzione, provvede con suo decreto ad assegnare ai Comuni ed alle Provincie i contributi spettanti a ciascun Ente a norma degli articoli 7 e 8.
Gli importi relativi sono iscritti nei bilanci di previsione dei Comuni e delle Provincie. In apposito allegato ai bilanci stessi dovrà essere specificato l'impiego del contributo statale in spese attinenti l'istruzione pubblica.
Il pagamento dei contributi è eseguito entro il mese di gennaio di ciascun anno. Sull'importo degli stessi lo Stato non può disporre trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei Comuni e delle Provincie se non per rettifica di errori inerenti alla ripartizione dei contributi medesimi.