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LEGGE 16 settembre 1960, n. 1014

Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/1965)
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Testo in vigore dal:  15-10-1960

Art. 8


I contributi previsti dall'articolo precedente sono ripartiti:
a) tra i Comuni, per metà in proporzione al numero degli alunni iscritti alle scuole statali elementari e medie esistenti nel territorio di ciascun Comune ed ai cui servizi siano tenuti a provvedere i Comuni; per metà in proporzione al numero degli abitanti residenti in ciascun Comune in età compresa tra il sesto anno ed il quattordicesimo anno compiuti;
b) tra le Provincie, per tre quarti in proporzione al numero degli alunni iscritti alle scuole statali dell'ordine medio esistenti nel territorio di ciascuna Provincia ed ai cui servizi siano tenute a provvedere le Provincie; per un quarto in proporzione della popolazione residente in ciascuna Provincia.
Ai soli effetti del riparto dei contributi ai Comuni, gli iscritti alle scuole elementari statali dei territori montani e delle piccole isole, determinati ai sensi dello articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dall'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nelle classi che hanno meno di 15 iscritti, si considerano essere almeno in numero di 15 per ogni classe.
Per il primo quadriennio di applicazione della presente legge, nella ripartizione dei contributi previsti dal precedente articolo si fa riferimento:
1) per quanto riguarda gli alunni, al numero degli iscritti alle scuole statali alla data del 31 dicembre 1959, in base agli accertamenti del Ministero della pubblica istruzione;
2) per quanto riguarda la popolazione, ai dati del censimento ufficiale 1951 pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.
A partire dal 1 luglio 1963 la ripartizione dei contributi verrà fatta:
1) per quanto riguarda gli alunni, con riferimento al numero degli iscritti, accertato dal Ministero della pubblica istruzione di triennio in triennio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'inizio di ogni triennio, a cominciare dal 31 dicembre 1962;
2) per quanto riguarda la popolazione, con riferimento ai dati dell'ultimo censimento ufficiale, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.