LEGGE 13 marzo 1958, n. 308

Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/1968)
Testo in vigore dal: 30-4-1958
                               Art. 7. 
 
  Nei  concorsi  per   l'ammissione   alle   varie   carriere   nelle
Amministrazioni di cui all'art. 1, la  minorazione  del  sordomutismo
non  costituisce  motivo  di  esclusione  del  candidato,  salvo   la
dichiarazione di idoneita' di cui al  primo  capoverso  dell'articolo
precedente. 
  Nello svolgimento degli  esami  orali  per  la  interrogazione  del
candidato sordomuto la Commissione degli esami e' tenuta ad avvalersi
di un esperto autorizzato dall'Ente nazionale  per  la  protezione  e
l'assistenza dei sordomuti. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 13 marzo 1958 
 
                               GRONCHI 
 
                                             ZOLI - TAMBRONI - MEDICI 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA