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LEGGE 13 marzo 1958, n. 308

Norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/1968)
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Testo in vigore dal:  30-4-1958 al: 30-6-1968
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle autonome e fatta eccezione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, gli Enti pubblici, comprese le Aziende di Stato e municipalizzate nonché le aziende private, sono obbligati ad assumere, senza concorso, personale sordomuto nella carriera del personale ausiliario, nel limite non superiore all'uno per cento dei posti di organico:
a) della medesima carriera del personale ausiliario per le Amministrazioni dello Stato;
b) di tutto il personale per gli altri Enti, Amministrazioni ed Aziende.