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LEGGE 7 febbraio 1958, n. 385

Ratifica ed esecuzione dei due Accordi provvisori europei sulla sicurezza sociale e della Convenzione europea di assistenza sociale e medica, con Protocolli addizionali, firmati a Parigi l'11 dicembre 1953.

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Testo in vigore dal:  8-5-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi l'11 dicembre 1953:
1) Accordo interinale europeo riguardante la sicurezza sociale esclusi i regimi relativi alla vecchiaia, all'invalidità ed ai superstiti con Protocollo addizionale;
2) Accordo interinale europeo riguardante i regimi di sicurezza sociale relativi alla vecchiaia, all'invalidità ed ai superstiti con Protocollo addizionale;
3) Convenzione europea di assistenza sociale e medica con Protocollo addizionale.