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LEGGE 7 febbraio 1958, n. 385

Ratifica ed esecuzione dei due Accordi provvisori europei sulla sicurezza sociale e della Convenzione europea di assistenza sociale e medica, con Protocolli addizionali, firmati a Parigi l'11 dicembre 1953.

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Testo in vigore dal: 8-5-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare i
seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi l'11 dicembre 1953:
    1)  Accordo  interinale  europeo riguardante la sicurezza sociale
esclusi  i  regimi  relativi  alla  vecchiaia,  all'invalidita' ed ai
superstiti con Protocollo addizionale;
    2)  Accordo  interinale europeo riguardante i regimi di sicurezza
sociale relativi alla vecchiaia, all'invalidita' ed ai superstiti con
Protocollo addizionale;
    3)  Convenzione  europea  di  assistenza  sociale  e  medica  con
Protocollo addizionale.