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LEGGE 11 dicembre 1957, n. 1226

Modificazioni e proroga della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, riguardante la città di Gorizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/1991)
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Testo in vigore dal:  5-2-1967
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine del 31 dicembre 1957, previsto dalla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, è prorogato fino al 31 dicembre 1966, con le modificazioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 5 dicembre 1966, n. 1036, convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 1967, n. 7 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1966, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, è prorogato fino al 31 dicembre 1973.