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DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1966, n. 1036

Proroga del regime del contingenti previsto dalle leggi 1 dicembre 1948, n. 1438 e 11 dicembre 1957, n. 1226, concernenti il territorio della provincia di Gorizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 02 febbraio 1967, n. 7 (in G.U. 04/02/1967, n.31).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/11/1991)
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Testo in vigore dal:  31-12-1973
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente il termine del 31 dicembre 1966 previsto dalla legge citata 11 dicembre 1957; n. 1226 e di emanare nuove norme circa il regime dei contingenti di prodotti e di materie prime immesse al consumo nella parte del territorio della provincia di Gorizia di cui all'art. 1 della suddetta legge 10 dicembre 1948, n. 1438;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro, per il bilancio, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Il termine del 31 dicembre 1966, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, è prorogato fino al 31 dicembre 1973.
((2))

Restano in vigore, fino alla scadenza del termine di proroga stabilito dal comma precedente, tutte le altre disposizioni di cui alla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, con le integrazioni apportatevi dall'art. 20-bis della legge 19 febbraio 1965, n. 28.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 dicembre 1973 n. 846 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1973, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge dicembre 1966, n. 1036, modificato dalla legge di conversione 2 febbraio 1967, n. 7, è prorogato al 31 dicembre 1974.