LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1423

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2019)
Testo in vigore dal: 12-12-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
 
     PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159 
                                                               ((16)) 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 6 dicembre 2013,  n.  291
(in G.U. 1a s.s. 11/12/2013, n. 50), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 12 della legge 27  dicembre  1956,  n.  1423
(Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per  la
sicurezza e per la  pubblica  moralita'),  nella  parte  in  cui  non
prevede  che,  nel  caso  in  cui  l'esecuzione  di  una  misura   di
prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione
per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che
ha adottato il provvedimento di applicazione  debba  valutare,  anche
d'ufficio,    la    persistenza    della    pericolosita'     sociale
dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura".