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LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1423

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2019)
Testo in vigore dal:  12-12-2013
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Art. 12



PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
((16))
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AGGIORNAMENTO (16)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 6 dicembre 2013, n. 291 (in G.U. 1a s.s. 11/12/2013, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura".