stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 dicembre 1956, n. 1423

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/2019)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-1-1957 al: 31-12-1980
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Possono essere diffidati dal questore:
1) gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro;
2) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti;
3) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere;
4) coloro che, per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolare dolosamente l'uso;
5) coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume.
Il questore ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta, avvertendole che, in caso contrario, si farà luogo alle misure di prevenzione di cui agli articoli seguenti.