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LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1450

Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010)
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Testo in vigore dal:  20-1-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il "Fondo per le pensioni ai personale addetto ai pubblici servizi di telefonia", istituito, in applicazione dell'art. 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituisce una gestione dell'Istituto stesso.
Il trattamento previdenziale garantito dal Fondo è sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, disciplinata dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dalle successive disposizioni.