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LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1996)
Testo in vigore dal:  4-4-1965
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Art. 9


I contributi da versarsi per il trattamento di previdenza, di cui alla presente legge, sono i seguenti:
a) un contributo, a carico dell'azienda, pari alle seguenti aliquote percentuali delle retribuzioni degli iscritti:
per il periodo dal 1 gennaio 1949 al 31 dicembre 1955, 9 per cento;
per il periodo dal 1 gennaio 1956 al 31 dicembre 1958, 12 per cento;
per il periodo dal 1 gennaio 1959 al 31 dicembre 1963, 14,50 per cento;
per il periodo dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1968, 16,50 per cento;
per il periodo dal 1 gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, 17,50 per cento;
per il periodo dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, 18 per cento;
per gli anni successivi, 19 per cento;
b) un contributo, a carico dell'iscritto, pari al 4 per cento della retribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1949.
((COMMA ABROGATO CON DALLA L. 17 MARZO 1965, N. 144))
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