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LEGGE 31 marzo 1956, n. 293

Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1996)
Testo in vigore dal: 4-4-1965
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((Il  Fondo  istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale,  con  effetto  dal  1  gennaio  1949, a decorrere dalla data
d'istituzione  dell'Ente  Nazionale per l'Energia Elettrica assume la
denominazione di "Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente
  Nazionale  per  l'Energia  Elettrica  e  dalle  aziende  elettriche
  private.
Il Fondo costituisce una, gestione autonoma in seno all'Istituto
nazionale  della  previdenza sociale ed ha, lo scopo di provvedere al
trattamento  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i superstiti dei
lavoratori,  operai  ed impiegati, dipendenti dall'Ente Nazionale per
l'Energia Elettrica e da aziende elettriche private)).