LEGGE 18 ottobre 1955, n. 908

Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
Testo in vigore dal: 30-11-1982
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4.
                (Comitato per la gestione del Fondo).

  I  finanziamenti  sono  deliberati  da  un  Comitato  avente sede a
Trieste,  nominato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto
con il Ministro per il bilancio.
  Il Comitato e' composto:
    da un presidente;
    da  tre  membri  designati  dal Comitato interministeriale per il
credito  e  risparmio,  dei  quali due scelti tra gli esponenti delle
attivita' economiche indicati dalla Camera di commercio di Trieste, e
uno tra gli esponenti delle stesse attivita' indicati dalla Camera di
commercio di Gorizia;
    da  cinque  membri  designati  rispettivamente  dai Ministeri del
bilancio,  del  tesoro,  dell'industria,  dei lavori pubblici e della
marina mercantile.
  I  componenti  del  Comitato  durano  in  carica tre anni e possono
essere confermati.
  Possono  essere  di  volta  in  volta  chiamati  a partecipare alle
riunioni  del  Comitato,  con  voto  consultivo, esperti nei problemi
rientranti nelle attribuzioni di questo.
  Il  Comitato  determina  l'ammontare  e  la  durata del mutuo ed il
saggio   dell'interesse   dovuto.   Le  relative  deliberazioni  sono
comunicate  dal  presidente  al  Ministero  del  tesoro  e  diventano
esecutive   dopo  venti  giorni  dalla  comunicazione  salvo  che  il
Ministero stesso non ne disponga la revoca od il riesame.
  Le   spese   per  il  funzionamento  del  Comitato  sono  stabilite
annualmente  dal Ministero del tesoro su proposta del Comitato stesso
e  fanno  carico  al fondo di cui all'art. 1 della presente legge. Le
relative  somme  sono  somministrate  al  presidente trimestralmente.
((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
  La L. 11 novembre 1982, n. 828 ha disposto (con l'art. 17, comma 5)
che  "Il  comitato  di  gestione  del  Fondo  di  rotazione,  di  cui
all'articolo  4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e' integrato con
due  membri designati dal Comitato interministeriale per il credito e
il  risparmio  e  scelti tra gli esponenti delle attivita' economiche
delle  province di Udine e Pordenone indicati dalle rispettive camere
di commercio".