LEGGE 12 febbraio 1955, n. 77

Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
Testo in vigore dal: 6-10-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
 
  1. Il debitore che, entro il termine di dodici  mesi  dalla  levata
del protesto,  esegua  il  pagamento  della  cambiale  o  del  vaglia
cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come  dovuti
ed alle spese per il protesto, per il  precetto  e  per  il  processo
esecutivo  eventualmente  promosso,  ha  diritto   di   ottenere   la
cancellazione del  proprio  nome  dal  registro  informatico  di  cui
all'articolo 3-bis del  decreto-legge  18  settembre  1995,  n.  381,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n.  480.
Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, puo'
chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. A tale  fine
l'interessato presenta  al  presidente  della  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura  competente  per  territorio  la
relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato  alla
presente legge, corredata  del  titolo  quietanzato  e  dell'atto  di
protesto o della dichiarazione  di  rifiuto  del  pagamento,  nonche'
della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5. 
  2. Istanza  analoga  a  quella  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al
proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonche' dai  pubblici
ufficiali incaricati della levata del protesto  o  dalle  aziende  di
credito, quando si e' proceduto illegittimamente od erroneamente alla
levata del protesto. 
  3.  Il  responsabile  dirigente  dell'ufficio   protesti   provvede
sull'istanza non oltre il termine  di  venti  giorni  dalla  data  di
presentazione  della  stessa.  Sulla  base  dell'accertamento   della
regolarita' dell'adempimento o della sussistenza della illegittimita'
o dell'errore del protesto, il  responsabile  dirigente  dell'ufficio
protesti  accoglie  l'istanza   e,   conseguentemente,   dispone   la
cancellazione   richiesta,   curando   sotto   la    sua    personale
responsabilita' l'esecuzione del  provvedimento,  da  effettuare  non
oltre  cinque  giorni  dalla  pronuncia  dello  stesso,  mediante  la
cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al  protesto,
che si considera, a tutti gli effetti, come  mai  avvenuto.  In  caso
contrario, decreta la reiezione dell'istanza. 
  4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata  decisione  sulla
stessa, da parte del responsabile  dirigente  dell'ufficio  protesti,
entro il termine di cui al  comma  3,  l'interessato  puo'  ricorrere
all'autorita' giudiziaria ordinaria.  ((Le  controversie  di  cui  al
presente  comma  sono  disciplinate  dall'articolo  12  del   decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((10)) 
  5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma  1  e'  dovuto
alla camera di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  un
diritto pari, per ogni protesto,  a  L.  15.000  per  il  primo  anno
successivo  alla  data  di   entrata   in   vigore   della   presente
disposizione,  rivalutato  annualmente,  con  decreto  del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base agli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso."