LEGGE 12 febbraio 1955, n. 51

Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
Testo in vigore dal: 22-3-1955
                               Art. 2.

  Sono esclusi dalla delega di cui all'articolo precedente:
    a)  in  materia di prevenzione contro gli infortuni: i servizi ed
impianti  gestiti  dalle  Ferrovie dello Stato; i servizi ed impianti
gestiti   dal   Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni;
l'esercizio  dei  trasporti  terrestri  pubblici;  l'esercizio  della
navigazione  marittima,  aerea ed interna; l'esercizio delle miniere,
cave e torbiere;
    b)  in materia di igiene del lavoro: il lavoro a bordo delle navi
mercantili e a bordo degli aeromobili; l'esercizio di miniere, cave e
torbiere.