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LEGGE 12 febbraio 1955, n. 51

Delega al Potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 22-3-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro
e  la  previdenza  sociale,  e' autorizzato ad emanare, entro un anno
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, norme generali
e  speciali  per  la  prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la
igiene del lavoro.