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LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  27-1-1955

Art. 12


La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente è esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica.
Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a quelle previste dalla presente legge e dal regolamento, può essere disposta senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.