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LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1228

Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 25-3-2012
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  In ogni Comune deve  essere  tenuta  l'anagrafe  della  popolazione
residente. 
  L'iscrizione e la richiesta di variazione  anagrafica  possono  dar
luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici  comunali,  delle
condizioni igienico-sanitarie dell'immobile  in  cui  il  richiedente
intende fissare la propria residenza, ai sensi  delle  vigenti  norme
sanitarie. 
  Nell'anagrafe  della  popolazione  residente  sono  registrate   le
posizioni relative  alle  singole  persone,  alle  famiglie  ed  alle
convivenze, che hanno fissato nel Comune  la  residenza,  nonche'  le
posizioni  relative  alle  persone  senza  fissa  dimora  che   hanno
stabilito  nel  Comune  il  proprio  domicilio,  in  conformita'  del
regolamento per l'esecuzione della presente legge. 
  Gli atti anagrafici sono atti pubblici. 
  Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12,
e' istituito, presso il Ministero  dell'interno,  l'Indice  nazionale
delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato,  tramite
collegamento informatico, da tutti i comuni. 
((6. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolarita'
delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire  alle
amministrazioni   pubbliche   centrali   e   locali   collegate    la
disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi  alle  generalita',
alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica, all'indirizzo anagrafico
delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani  residenti
all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente  al  codice  fiscale,
dall'Agenzia delle Entrate.)) 
  Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  di  concerto  con  il
Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per  l'innovazione  e
le tecnologie, sentiti il Centro nazionale  per  l'informatica  nella
pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per  la  protezione  dei
dati personali e  l'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT),  e'
adottato  il  regolamento  dell'INA.  Il  regolamento  disciplina  le
modalita'  di  aggiornamento  dell'INA  da  parte  dei  comuni  e  le
modalita' per l'accesso  da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche
centrali  e  locali  al  medesimo  INA,  per  assicurarne  la   piena
operativita'.