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LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1049

Istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 02/12/2024
Testo in vigore dal:  30-11-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


In ogni Provincia sono costituiti i Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia, diplomate in base alle disposizioni degli articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie, o in applicazione degli articoli 42 e 43 del regio decreto-legge 21 novembre 1929, n. 2230, o a norma della legge 3 giugno 1937, n. 1084, o a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 11 della legge 9 luglio 1940, n. 1098.
Se il numero delle aventi diritto ad iscriversi nei Collegi, residenti nella Provincia sia esiguo, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sentito il Collegio interessato, può disporre che un Collegio abbia per circoscrizione due o più Province finitime, designandone la sede.