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LEGGE 19 luglio 1940, n. 1098

Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonchè dell'arte ausiliaria di puericultrice. (040U1098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/08/1940 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/1976)
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Testo in vigore dal:  18-6-1976
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Art. 11



La qualifica di vigilatrice dell'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate dalle apposite scuole autorizzate a norma dell'art. 7 della presente legge.

((La qualifica di assistente per l'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate degli istituti professionali statali (qualifica assistente per l'infanzia) ))
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