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LEGGE 26 settembre 1954, n. 869

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/1970)
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Testo in vigore dal:  30-9-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato, con le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:
Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle allegate.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:
Il personale degli uffici che partecipano al riparto dei diritti, proventi e compensi mantenuti in vigore ai sensi del primo comma dell'art. 1, continua a fruire dei diritti medesimi. Resta fermo il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130.
La quota unitaria di riparto a favore del personale suddetto non potrà eccedere mensilmente i due terzi dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo.
L'eventuale eccedenza fra la media mensile dei diritti, proventi e compensi riscossi o spettanti al personale stesso durante l'esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dall'applicazione del precedente comma è attribuita a titolo di assegno personale.
Il detto assegno personale verrà gradualmente riassorbito in occasione dei singoli miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali. Saranno imputati, ai fini del riassorbimento, i due terzi del miglioramento.
La spesa per la corresponsione dei diritti e dell'assegno personale fa carico ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

L'art. 4 è sostituito dal seguente:
Al personale che, in base alle disposizioni vigenti il 31 luglio 1954, è ammesso al riparto dei diritti, proventi e compensi soppressi ai sensi del precedente art. 1, è corrisposto, a decorrere dal 1 agosto 1954 ed in sostituzione di detto riparto, un assegno personale mensile pari ad un dodicesimo dei diritti, proventi e compensi riscossi o ad essi spettanti durante l'esercizio finanziario 1953-1954, fermo restando il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130.
Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'art. 3.

L'art. 7 è sostituito dal seguente:
Sino all'entrata in vigore di norme generali sul trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, restano in vigore:
a) per i dipendenti dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione, i diritti commerciali ad essi spettanti secondo le norme in vigore al 31 luglio 1954;
b) per i dipendenti della motorizzazione civile i diritti previsti dall'art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni.
Le tabelle allegate al decreto sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo ai chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 26 settembre 1954

EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - GAVA - ERMINI - MATTARELLA - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO