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DECRETO-LEGGE 31 luglio 1954, n. 533

Disciplina relativa ai diritti compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1954, n. 869 (in G.U. 29/09/1954, n.224).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2012)
Testo in vigore dal:  30-9-1954
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di procedere al riordinamento dei diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i trasporti e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

((Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle allegate))
.
La ritenuta del 3 per mille di cui ai numeri 4, titolo V e 1, titolo X, dell'allegato F della legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive modificazioni, è mantenuta limitatamente ai mandati ed agli ordinativi di pagamento dipendenti da contratti stipulati anteriormente al 31 luglio 1954.
La ritenuta stessa non si applica ai mandati ed ordinativi di pagamento che abbiano ad oggetto contributi ed indennizzi per danni di guerra, per alluvioni ed altre pubbliche calamità e per la ricostruzione edilizia, nonché ai mandati ed ordinativi di pagamento emessi per fini di pubblica assistenza e beneficenza o a favore di enti pubblici in genere.