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LEGGE 15 maggio 1954, n. 237

Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte della Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2016)
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Testo in vigore dal:  15-11-2016
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Art. 2

((La Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni sono autorizzati))
ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.), o di altre agenzie di informazioni, per l'effettuazione dei servizi di cui all'art. 1, in concorso col Ministero degli affari esteri per quanto riguarda il servizio estero.
Le convenzioni relative ai servizi stessi saranno approvate nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.(2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto (con l'art. 55, comma 24) che "L'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, va interpretato nel senso che, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157."
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dalla L. 26 ottobre 2016, n. 198, ha disposto (con l'art. 55, comma 24) che "L'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, va interpretato nel senso che, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni sono autorizzati, nell'ambito delle risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati, ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto informatico, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157."