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LEGGE 10 aprile 1954, n. 125

Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/1955)
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  • Delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.
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  • Del Comitato nazionale e dei Consorzi volontari per la
    tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi
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  • Disposizioni contro le frodi e la sleale concorrenza
    Sanzioni - Disposizioni per le procedure giudiziarie.
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Testo in vigore dal:  30-4-1954
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi è consentito e tutelato secondo le disposizioni della presente legge.