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LEGGE 10 aprile 1954, n. 125

Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/01/1955)
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  • Articoli
  • Delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.
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  • orig.
  • Del Comitato nazionale e dei Consorzi volontari per la
    tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi
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  • Disposizioni contro le frodi e la sleale concorrenza
    Sanzioni - Disposizioni per le procedure giudiziarie.
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  • Disposizioni transitorie e finali.
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-4-1954
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'uso  delle  denominazioni  di  origine  e tipiche dei formaggi e'
consentito e tutelato secondo le disposizioni della presente legge.