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LEGGE 22 aprile 1953, n. 391

Aumento degli assegni familiari per i settori del commercio, professioni e arti, dell'assicurazione, dell'artigianato e per i giornalisti professionisti.

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Testo in vigore dal:  12-6-1953

Art. 5


Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia, potranno essere emanate norme intese a coordinare le vigenti norme sugli assegni familiari in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui esse si informano, nonché a raccoglierle in un unico testo.