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LEGGE 22 aprile 1953, n. 391

Aumento degli assegni familiari per i settori del commercio, professioni e arti, dell'assicurazione, dell'artigianato e per i giornalisti professionisti.

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Testo in vigore dal:  12-6-1953
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori del commercio e professioni e arti, dell'assicurazione e delle aziende artigiane della Cassa unica degli assegni stessi, nonché gli assegni familiari della gestione per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali, sono determinati nelle misure e con la decorrenza per ciascuno degli anzidetti settori o gestione rispettivamente previste dalle tabella C, E, G, ed I, annesse alla presente legge.