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LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Costituzione e funzionamento degli organi regionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
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Testo in vigore dal:  18-3-1953

Art. 10

(Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica)


Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse.
I Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta giorni.