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LEGGE 25 luglio 1952, n. 915

Sistemazione della previdenza marinara.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/1962)
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Testo in vigore dal:  1-8-1952

Art. 6



L'art. 22 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato con l'art. 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, e con l'art. 14 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 345, e l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono abrogati.
La misura della pensione è stabilita in base alla media delle competenze più elevate sulle quali l'inscritto ha contribuito alla Cassa nazionale per la previdenza marinara in tre anni di navigazione ed è costituita dalla somma di tanti trentesimi della competenza media suddetta quanti sono gli anni interi di navigazione compiuta in qualsiasi tempo, considerando come un anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi.
Per le pensioni da liquidarsi posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera una navigazione di trenta anni quando quella effettivamente compiuta, con esclusione delle maggiorazioni di cui all'art. 46 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, art. 13 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, art. 15 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, e articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sia di almeno 25 anni.
In nessun caso la pensione dell'inscritto può superare la competenza media, né, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio o di malattia in navigazione, a norma del precedente art. 5, ultimo comma, essere inferiore alla metà della competenza media suddetta.
Ferme restando le disposizioni del precedente comma, agli assicurati marittimi che inoltrino la domanda di pensione di vecchiaia dopo trascorso almeno un anno dalla data del raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione medesima viene maggiorata di un trentesimo della competenza media per ogni anno intero di navigazione sino al 65° anno di età, se uomini, e 60°, se donne.
Il differimento della liquidazione della pensione oltre i limiti dell'età pensionabile comporta l'obbligo delle normali contribuzioni globali di cui all'art. 3.
Ferme restando le disposizioni di cui al quarto, comma del presente articolo, la pensione è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 18 anni o anche di età superiore purché inabile al lavoro.
Le pensioni di cui sopra sono maggiorate di una aliquota pari a un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione della festività natalizia.