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LEGGE 8 aprile 1952, n. 212

Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010)
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Testo in vigore dal:  13-4-1952

Art. 32


In relazione al ripristino delle ritenute per imposta, di ricchezza mobile, imposta complementare ed addizionale, conseguente alla abrogazione, prevista dal precedente art. 27, delle disposizioni relative al rimborso dell'importo di dette ritenute, il Governo è delegato a provvedere, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, alla corrispondente maggiorazione, con effetto dal 1 gennaio 1952:
delle competenze spettanti ai personali statali in dipendenza dei loro rapporto d'impiego e facenti carico al bilancio dello Stato o delle Amministrazioni autonome di Stato;
dei trattamenti ordinari di quiescenza a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente art. 21, nonché dei trattamenti di quiescenza a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.
Per il personale degli Enti contemplati negli articoli 18 e 19 della presente legge, a cui sia stato applicato il disposto dell'ultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, nonché per i pensionati dei predetti Enti ai quali sia stato applicato il disposto del terzo comma dell'art. 19 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, la maggiorazione prevista dal precedente comma può essere disposta mediante deliberazione dei competenti organi degli Enti stessi da assoggettarsi all'approvazione del Ministero che esercita la vigilanza o la tutela sugli Enti medesimi, di concerto con quello per il tesoro. Il conseguente onere farà carico al bilancio dei rispettivi Enti.