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DECRETO-LEGGE 18 marzo 1952, n. 118

Ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 15 maggio 1952, n. 457 (in G.U. 17/05/1952, n.115).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1952)
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Testo in vigore dal:  18-3-1952

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924; e le successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n 331;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di ripristinare temporaneamente le agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino concesse con l'art. 3 del precitato decreto-legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore, del presente decreto fino al 30 settembre 1952, dalla distillazione di vini genuini, di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o lievemente alterati, tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, e che venga depositato in magazzini fiduciari dai quali venga estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi, è accordato un l'abbuono di imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione, nella misura del 70%.
Gli anni di giacenza obbligatoria decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di introduzione delle singole partite di spirito nei magazzini fiduciari.
Il trattamento del presente articolo può applicarsi, a richiesta del fabbricante, anche all'acquavite di vino che sarà prodotta nel periodo di tempo sopra indicato, e che risponda ai requisiti e alle altre condizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 38 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331.
In nessun caso, neppure con il pagamento dell'intera imposta, lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente articolo possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25% per anno.