stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 18 marzo 1952, n. 118

Ripristino delle agevolazioni fiscali temporanee straordinarie per la distillazione del vino.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 15 maggio 1952, n. 457 (in G.U. 17/05/1952, n.115).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1952)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 18-3-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Visto  il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli
spiriti,  approvato  con  decreto  Ministeriale  8  luglio 1924; e le
successive modificazioni;
  Visto   il  decreto-legge  18  aprile  1950,  n.  142,  concernente
modificazioni  al  regime  fiscale  degli  spiriti  per  agevolare la
distillazione  del  vino  e  alle  disposizioni  relative alla minuta
vendita  degli  estratti  ed  essenze per la preparazione di liquori,
convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n 331;
  Ritenuta  la necessita' e l'urgenza di ripristinare temporaneamente
le agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite
di vino concesse con l'art. 3 del precitato decreto-legge;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  Allo  spirito  ottenuto,  dalla  data  di  entrata  in  vigore, del
presente  decreto  fino  al 30 settembre 1952, dalla distillazione di
vini   genuini,   di  qualsiasi  gradazione,  anche  se  acescenti  o
lievemente    alterati,    tali   riconosciuti   dall'Amministrazione
finanziaria,  e che venga depositato in magazzini fiduciari dai quali
venga  estratto  dopo  il  primo  anno di giacenza, in ragione di non
oltre  un quarto per ognuno dei quattro anni successivi, e' accordato
un  l'abbuono  di  imposta,  depurata  dell'abbuono di fabbricazione,
nella misura del 70%.
  Gli  anni  di  giacenza obbligatoria decorrono dal primo giorno del
mese  successivo  a  quello  di introduzione delle singole partite di
spirito nei magazzini fiduciari.
  Il  trattamento  del presente articolo puo' applicarsi, a richiesta
del  fabbricante,  anche all'acquavite di vino che sara' prodotta nel
periodo  di  tempo sopra indicato, e che risponda ai requisiti e alle
altre  condizioni  di  cui  agli  articoli 5 e 6 del decreto-legge 38
aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950,
n. 331.
  In  nessun  caso,  neppure con il pagamento dell'intera imposta, lo
spirito  di  vino e l'acquavite oggetto del presente articolo possono
essere estratti per il consumo in misura superiore al 25% per anno.