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LEGGE 8 marzo 1951, n. 122

Norme per la elezione dei Consigli provinciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2010)
Testo in vigore dal:  13-10-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 23


L'Ufficio elettorale centrale, costituito presso la Corte d'appello od il Tribunale ai termini dell'articolo 13, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:
determina, la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati;
determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
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((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
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COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.
COMMA ABROGATO DALLA L. 25 MARZO 1993, N. 81.