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LEGGE 25 giugno 1943, n. 540

Nuovo testo della legge sulle imposte ipotecarie. (043U0540)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1996)
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Testo in vigore dal:  2-3-1997
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Art. 29



I conservatori dei registri immobiliari non devono comprendere nei certificati ipotecari:

1) le iscrizioni prese sotto le leggi anteriori al Codice civile del 1865 senza determinazione di somma e senza specificazione degli immobili, le quali non siano state ancora messe in regola a norma delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice medesimo e delle successive leggi di proroga;

2) le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovate nel termine di legge.

((2-bis) le trascrizioni dei contratti preliminari non più produttive degli effetti di cui all'articolo 2645-bis del codice civile.))


Per le iscrizioni nuovamente prese o rinnovate i conservatori debbono riportare nei certificati soltanto l'ultima iscrizione, omesse le precedenti. Peraltro, dev'essere riportata anche l'iscrizione originaria se non è ancora scaduto il termine stabilito dalla legge per la sua efficacia al momento del rilascio del certificato.