LEGGE 11 gennaio 1943, n. 138

Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori». (043U0138)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2013)
Testo in vigore dal: 17-7-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 6. 
 
  L'assistenza dell'Ente comprende: 
 
  1) l'assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoria; 
 
  2) l'assistenza specialistica ambulatoria; 
 
  3) l'assistenza farmaceutica; 
 
  4) l'assistenza ospedaliera; 
 
  5) l'assistenza ostetrica; 
 
  6) l'assistenza pediatrica; 
 
  7) le assistenze integrative; 
 
  8) la concessione di una indennita' di malattia. 
 
  L'indennita' non e'  dovuta  quando  il  trattamento  economico  di
malattia e' corrisposto per legge  o  per  contratto  collettivo  dal
datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a  quella
fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente  articolo.  Le
prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a  quella  della
indennita'     saranno      integrate      dall'Ente      sino      a
concorrenza.(5)((6))((7)) 
 
  Le assistenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6  saranno  concesse
per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno. 
 
  Le assistenze di cui ai numeri 3, 4,  7,  8  saranno  concesse  nei
limiti, nella misura e secondo le modalita' che verranno  determinate
nazionalmente dalle Associazioni  sindacali  a  mezzo  dei  contratti
collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero  dal
decreto di cui al secondo comma dell'art. 4. 
 
  Alla erogazione  delle  indennita'  provvede  direttamente  l'Ente,
salvo  particolari  deroghe,  da  stabilirsi  di  concerto   con   le
Confederazioni interessate. 
 
  L'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge,
si prescrive nel termine di un anno  dal  giorno  in  cui  esse  sono
dovute. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Il
secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n.  138,
si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno  corrisposto
per legge o per contratto collettivo, anche  di  diritto  comune,  il
trattamento  economico   di   malattia,   con   conseguente   esonero
dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  dall'erogazione
della predetta  indennita',  non  sono  tenuti  al  versamento  della
relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite  alla
gestione e conservano la loro  efficacia  le  contribuzioni  comunque
versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133 come modificato dal D.L. 6 luglio  2011,  n.
98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n.  111  ha
disposto  (con  l'art.  20,  comma  1)   che   "Il   secondo   comma,
dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138,  si  interpreta
nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto  per  legge  o
per contratto collettivo, anche di  diritto  comune,  il  trattamento
economico  di  malattia,  con   conseguente   esonero   dell'Istituto
nazionale della previdenza  sociale  dall'erogazione  della  predetta
indennita',  non   sono   tenuti   al   versamento   della   relativa
contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla  gestione
e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate  per
i periodi anteriori alla data di cui al comma 1-bis". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 6 -  9  maggio
2013, n. 82 (in  G.U.  1a  s.s.  15/5/2013,  n.  20),  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  20,  comma  1,   secondo
periodo, nel testo originario, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito in legge dall'art. 1 della legge 6  agosto  2008,  n.
133 nella parte  in  cui  interpreta  l'art.  6,  comma  2  della  L.
138/1943. 
  Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo,  dello  stesso
decreto-legge n. 112 del 2008, nel  testo  modificato  dall'art.  18,
comma 16,  lettera  b),  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito
in legge dall'art. 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111".