stai visualizzando l'atto

LEGGE 11 gennaio 1943, n. 138

Costituzione dell'Ente « Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori». (043U0138)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2013)
Testo in vigore dal:  17-7-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 6



L'assistenza dell'Ente comprende:

1) l'assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoria;

2) l'assistenza specialistica ambulatoria;

3) l'assistenza farmaceutica;

4) l'assistenza ospedaliera;

5) l'assistenza ostetrica;

6) l'assistenza pediatrica;

7) le assistenze integrative;

8) la concessione di una indennità di malattia.

L'indennità non è dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennità saranno integrate dall'Ente sino a concorrenza.(5)
((6))
((7))

Le assistenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 saranno concesse per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno.

Le assistenze di cui ai numeri 3, 4, 7, 8 saranno concesse nei limiti, nella misura e secondo le modalità che verranno determinate nazionalmente dalle Associazioni sindacali a mezzo dei contratti collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 4.

Alla erogazione delle indennità provvede direttamente l'Ente, salvo particolari deroghe, da stabilirsi di concerto con le Confederazioni interessate.

L'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute.

------------
AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009".
--------------
AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 come modificato dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data di cui al comma 1-bis".
------------
AGGIORNAMENTO (7)

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 6 - 9 maggio 2013, n. 82 (in G.U. 1a s.s. 15/5/2013, n. 20), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, nel testo originario, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133 nella parte in cui interpreta l'art. 6, comma 2 della L.
138/1943.
Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008, nel testo modificato dall'art. 18, comma 16, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge dall'art. 1 della legge 15 luglio 2011, n. 111".