LEGGE 13 giugno 1942, n. 794

Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile. (042U0794)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
Testo in vigore dal: 6-10-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 28. 
 
  ((Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti  nei
confronti del proprio cliente l'avvocato,  dopo  la  decisione  della
causa o  l'estinzione  della  procura,  se  non  intende  seguire  il
procedimento di cui agli  articoli  633  e  seguenti  del  codice  di
procedura civile, procede  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ha  disposto  (con  l'art.  36,
comma 2) che "Le norme abrogate o  modificate  dal  presente  decreto
continuano ad applicarsi alle  controversie  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore dello stesso".